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TAR per l’Emilia Romagna sentenza del 4.9.2024

Si può, però, prescindere dall’approfondire l’effettivo rispetto della garanzia procedimentale, dal momento che il ricorso appare comunque suscettibile di positivo apprezzamento nella parte in cui esso deduce la violazione del terzo comma dell’art. 9 del DPR 394 del 1999, che prevede la possibilità di sostituire il passaporto con altro atto equipollente: ciò che sarebbe accaduto nel caso di specie, avendo lo straniero fornito prova della propria identità e nazionalità mediante esibizione, nel corso del procedimento, del permesso di soggiorno già posseduto e della carta d’identità italiana allegati alla domanda.

In questa pronuncia cautelare il TAR di Bologna si esprimeva in senso favorevole al ricorrente straniero, già in sede cautelare decidendo di risolvere la controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ovvero con una sentenza in forma semplificata e immediata.

La vicenda vedeva uno straniero richiedente permesso di soggiorno per lavoro che riceveva un rifiuto da parte della Questura in quanto, durante l’istruttoria, non aveva esibito un passaporto in corso di validità.

L’unico motivo per il quale lo straniero non aveva esibito tale documento era dovuto ai ritardi dell’Autorità del proprio Paese di provenienza, supplendo a tale mancanza con il precedente permesso di soggiorno e la carta d’identità, esibiti e consegnati alla Questura.

Il rifiuto appariva ancora più ingiustificato, in quanto in sede di consegna del provvedimento di rigetto lo straniero veniva identificato proprio con il passaporto, nel frattempo ottenuto.

Il TAR per l’Emilia Romagna decideva di condannare l’Amministrazione alle spese di giudizio.

 

avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

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