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Tribunale di Bologna ordinanza 07.09.2023

La valutazione delle circostanze relative all’integrazione sociale, lavorativa e alla tutela della vita privata del ricorrente alla luce dell’art. 8 C.E.D.U. non può essere pretermessa sulla scorta della novella normativa di cui al d.l. 20 del 2023 che ha inciso, abrogandolo, sulla seconda parte del comma 1.1 dell’art. 19 del d.lgs n. 286/98 …  dal momento che permane il dovere di valutare il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, tra i quali va annoverato quello assunto dall’Italia con la sottoscrizione della CEDU.

 

Così si esprimeva il Tribunale di Bologna in un decreto di accoglimento dell’istanza di sospensione avanzata dal sottoscritto nell’ambito di una procedura di protezione internazionale, all’interno della quale veniva espressamente richiesta protezione della vita privata e, quindi, la protezione speciale residuale di cui all’art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/08.

 

Sulla scorta delle importanti pronunce, pur se cautelari, dei Tribunali a seguito dell’entrata in vigore della riforma operata dal d.l. 20 del 2023, sembra potersi auspicare un futuro meno incerto per i diritti degli stranieri.

In attesa dei provvedimenti conclusivi dei giudizi, per ora si tira un bel sospiro di sollievo.

 

avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

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Tribunale di Bologna ordinanza 11.06.2023

Il tribunale di Bologna su una questione molto complessa relativa alla cd. procedura accelerata e rispetto dei termini, dispone la sospensione del provvedimento impugnato di rigetto della domanda di asilo per manifesta infondatezza (con il diritto del richiedente asilo alla titolarità, e al rinnovo semestrale, del permesso di soggiorno provvisorio conseguente alla proposizione della domanda di asilo) e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.

La Commissione aveva rigettato la richiesta di asilo del richiedente tunisino per manifesta infondatezza “ai sensi dell’art. 28 ter, primo comma lettera b), D.Lvo n. 25/2008 in ragione del fatto che il ricorrente proviene da Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’art. 2 bis del medesimo D.Lvo n. 25/2008; il ricorrente ha eccepito al riguardo che ai sensi dell’art. 35 bis, terzo comma lettera d), D.Lvo n. 25/2008 il provvedimento impugnato in questi casi debba intendersi a suo avviso automaticamente sospeso, atteso che il provvedimento della Commissione, emesso in data 4 aprile 2023, non avrebbe seguito una corretta procedura accelerata (nel ricorso si legge che «il provvedimento impugnato è da considerarsi automaticamente sospeso nonostante la dicitura per “manifesta infondatezza” indicata nel medesimo. La procedura di cui all’art. 28 bis D.Lgs. 25/08 richiede infatti il corrispondente rispetto delle tempistiche anche da parte della P.A. che, nel caso di specie evidentemente non rispettava le forme della procedura che sceglieva di adottare solamente ex post», richiamando anche giurisprudenza in tal senso di questo Tribunale: decreti del 15 settembre 2022 e 6 ottobre 2022)”.

(…)

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione viene disposto in base al seguente quesito:
se in caso di soggetto proveniente da paese di origine sicuro, il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 28 ter, D.Lvo. n. 25/2008 emesso dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale senza previa adozione di una regolare procedura accelerata di cui agli artt. 28 e. 28 bis D.Lvo. n. 25/2008, determinata con provvedimento del
presidente in seguito a esame preliminare, tempestivamente comunicato dalla Commissione al richiedente asilo, e con rispetto dei termini prescritti dall’art. 28 bis D.Lvo. n. 25/2008, dia luogo o meno a sospensione automatica ai sensi dell’art. 35 bis, terzo comma D.Lvo. n. 25/2008
“.

 

Si ringrazia MeltingPot per la condivisione.

 

avv. Filippo Antonelli

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