Tribunale di Forlì – sentenza n. 508/2022

 

IL FATTO

Il caso che ci occupa trae origine da un sinistro stradale, in relazione al quale veniva contestato al mio assistito di essersi messo alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, in relazione all’uso di bevande alcoliche, cagionando il suddetto incidente stradale.

Gli elementi di prova a carico dell’imputato consistevano negli accertamenti svolti dal corpo di Polizia Locale intervenuto a seguito della segnalazione di un tamponamento, avvenuto approssimativamente alle ore 22:45.

La Polizia Locale interveniva sul luogo dell’incidente più di un’ora dopo, ovvero alle ore 23:54 circa (orario della prima misurazione con etilometro).

In considerazione dell’alito vinoso, l’odierno imputato veniva infatti sottoposto alla misurazione del tasso alcolemico mediante strumentazione “alcoltest”, nell’ambito di quelli che vengono definiti “accertamenti urgenti”.

L’esito di tale accertamento forniva una concentrazione superiore ai limiti stabiliti dall’art. 186 co. 2 lett. c) Codice della Strada, e cioè 1,78 g/l alla prima misurazione delle 23:54 e sempre 1,78 g/l alla seconda misurazione eseguita più di dieci minuti dopo, alle ore 00:08.

 

Art. 186 del Codice della Strada:

  1. è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
  2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
  3. a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 (3) a euro 2.127 (3), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  4. b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  5. c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. l’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

  1. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  2. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
  3. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.
  4. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e’ punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
  6. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo’ disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
  7. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

 

L’imputato riceveva pertanto la notifica di un decreto penale di condanna che prevedeva una sanzione pari ad Euro 15.300 di ammenda, con le sanzioni amministrative accessorie del fermo del veicolo, successiva confisca del veicolo nonché revoca della patente di guida.

Il decreto penale veniva opposto radicando il giudizio immediato, che veniva celebrato unicamente con acquisizione della documentazione in atti e l’esame del teste di Polizia Locale, che non poteva fare altro che confermare le perplessità della difesa: non c’erano testimoni sul luogo dell’incidente, l’intervento della Polizia è avvenuto più di un’ora dopo e soprattutto non poteva stabilire con esattezza il momento del sinistro.

 

IL GIUDIZIO

Accogliendo l’impostazione difensiva, il Tribunale di Forlì argomentava in merito all’impossibilità di ritenere pienamente dimostrata la responsabilità penale dell’imputato, non potendo in alcun modo dimostrare, in base alla documentazione in atti, che la concentrazione di alcol nel sangue fosse superiore alla soglia che rende il fatto penalmente rilevante.

 

La difesa infatti indicava, facendo propria la nota teoria della Curva di Widmark, che la stessa Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Pen. sez. IV n. 39725 del 2019) pone a fondamento del ragionamento giuridico in rilievo: la concentrazione di alcol nel sangue segue generalmente un andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall’assunzione (tempo che può variare da soggetto a soggetto), assumendo un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco.

Non può escludersi, sulla base degli accertamenti compiuti, che prima dell’arrivo della Polizia Locale l’imputato abbia assunto bevande alcoliche, in assenza di alcuna testimonianza in merito alla permanenza sul posto, così come non può escludersi l’eventualità che in tale lasso di tempo (decorso tra incidente e primo test alcolemico, circa 70 minuti), la concentrazione nel sangue sia salita fino al livello rilevato, partendo da una concentrazione iniziale non superiore alla soglia di rilevanza penale di cui alle lettere b) e c) dell’art. 186 Codice della Strada.

 

Così conclude il Giudice forlivese nella sentenza allegata:

Il fatto che, nel caso di specie, le due rilevazioni eseguite a distanza di 14 minuti l’una dall’altra, abbiano fornito risultati perfettamente identici, induce a ritenere che quello rilevato fosse proprio il picco raggiunto dalla concentrazione di alcol nel sangue, destinato dunque a decrescere ma soprattutto raggiunto all’esito di un andamento crescente, sulla base del quale non può escludersi che al momento dell’incidente (avvenuto, lo si ribadisce, circa 70 minuti prima della prima misurazione) il livello di alcol nel sangue fosse inferiore alla soglia di rilevanza penale.

Non sono emersi, d’altra parte, elementi ulteriori a fondamento dell’ipotesi accusatoria, potendo l’alito vinoso ricondursi alla mere assunzione di alcol nei limiti consentiti dalla legge ovvero nell’ambito della soglia rilevante ai fini dell’applicazione delle sole sanzioni amministrative.

 

CONCLUSIONE

Nel caso di specie era impossibile stabilire l’effettiva rilevanza penale del valore accertato pertanto il Giudice assolveva l’imputato per insufficienza di prove.

Si può affermare che gli accertamenti urgenti, quali l’alcoltest, devono necessariamente essere urgenti anche nei fatti, altrimenti non risultano più attendibili nell’accertamento della responsabilità penale.

 

avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

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