Il pernottamento graduale in tema di collocamento del minore e le spese straordinarie. Commento all’interessante decreto del tribunale di Roma.
Come affermato dalla Società italiana scienze forensi, l’affidamento materialmente condiviso è considerato quale migliore realizzazione delle esigenze della prole di usufruire di una equilibrata relazione emotivo-relazionale con le due figure genitoriali.
- Il principio di bigenitorialità
- Orientamenti delle corti di merito
- Il caso del tribunale di Roma
- La decisione del collegio
Il principio di bigenitorialità
In generale l’affidamento condiviso è la regola che disciplina l’affidamento dei figli a seguito della cessazione della relazione affettiva e quindi della convivenza tra i genitori.
La giurisprudenza richiama le indicazioni della CEDU secondo cui, affinché il principio in oggetto abbia attuazione, al diritto del figlio a mantenere rapporti con entrambi i genitori (art. 337 ter c.c.) debba corrispondere il diritto di ciascun genitore a mantenere rapporti effettivi con i figli.
Ai sensi degli artt. 147, 315 bis e 316 c.c., nell’interesse del figlio ad una crescita serena il genitore deve essere posto nelle condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete.
Orientamenti delle corti di merito
Allorché si tratti di individuare le concrete modalità di esercizio e attuazione del diritto del genitore a mantenere i rapporti con i figli, si deve tuttavia sempre tenere conto delle particolarità di ogni caso.
Un primo particolare che è di fondamentale importanza è l’età anagrafica del minore.
Anche la CEDU affermerebbe che la coercizione per il raggiungimento dell’obiettivo di mantenimento del legame familiare deve essere sempre usata con estrema prudenza, tenendo conto in particolare dell’interesse superiore del minore.
Eventuali provvedimenti impositivi di alcuni rapporti, visite ecc. possono effettivamente non corrispondere a quello che deve essere sempre perseguito come obiettivo nel diritto di famiglia, ovvero l’interesse esclusivo del minore.
Se infatti le modalità sono imposte e non frutto dell’elaborazione spontanea delle relazioni affettive genitoriali, esse finirebbero per risultare controproducenti e pregiudicanti il rapporto padre-figlio oltre che il bene del figlio stesso.
Il caso del tribunale di Roma
Le parti depositavano ricorso al fine di ottenere provvedimenti che riguardassero l’affidamento e il mantenimento del figlio di appena due anni, nato dalla relazione di convivenza intrattenuta e poi terminata tra i genitori.
La madre in particolare si allontanava dall’abitazione familiare in cerca di lavoro nonché a causa del comportamento disinteressato del padre. Pertanto quest’ultima chiedeva l’affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la propria abitazione e con conseguente disciplina di frequentazione padre-figlio nelle seguenti modalità:
– un giorno di visita a settimana, una domenica ogni due settimane, senza pernottamento;
– periodi di festività senza pernotto fino al compimento del terzo anno di età del figlio.
Ella domandava altresì la corresponsione di un assegno mensile pari ad Euro 700 a titolo di mantenimento, nonché il 50% delle spese straordinarie necessarie al minore.
Il padre si costituiva chiedendo differenti modalità di frequentazione e visita, in particolare:
– per una settimana, il venerdì dalle 15.30 alle 19.30;
– per una settimana mercoledì e domenica agli stessi orari;
– giorno di Natale o Capodanno, Pasqua o Lunedì dell’Angelo;
– a partire dal compimento del terzo anno di età del figlio, un pomeriggio a settimana dalle 15.30 alle 19.30 e, a fine settimana alternati, dalle 10 del sabato alle 19 della domenica; oltre a 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
A titolo di mantenimento chiedeva la riduzione della metà dell’assegno rispetto alla richiesta della madre.
La decisione del collegio
Il Tribunale di Roma, con decreto 5 maggio 2017, osservava che la naturale decisione da prendere ruotava attorno all’orbita del c.d. affidamento condiviso.
Esso è previsto appunto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comportando l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e la condivisione delle decisioni sulle questioni di maggiore interesse del minore.
Quanto tuttavia alle modalità di frequentazione padre-figlio, il Collegio ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, fino al compimento del terzo anno di età, un pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati, anche la domenica con i medesimi orari ma sempre senza pernotto.
Dal compimento dei tre anni scatterà il pernotto nel fine settimana (Sabato-Domenica) di spettanza, mentre dal compimento dei sei anni il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana e durante il fine settimana alternato dal Venerdì sera alla Domenica sera.
In relazione ai periodi di vacanza, anche in questo caso l’età del bambino impone l’introduzione graduale dei pernotti continuativi.
Per le vacanze estive a partire dall’anno successivo all’accordo, si possono inserire alcuni pernottamenti, così come per le vacanze invernali (si rinvia al provvedimento per i dettagli).
In merito invece alla domanda di determinazione dell’onere da porre a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio, si deve aver riguardo alla situazione patrimoniale netta, in questo caso pari ad Euro 1.200 netti.
Il Tribunale ha deciso di considerare quale contributo perequativo mensile per il figlio la somma di Euro 400 a titolo di mantenimento ordinario, aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie che sono minuziosamente descritte nel provvedimento.
Il Tribunale di Roma trae pertanto le seguenti considerazioni:
Gradualità del pernotto: in materia di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, con riguardo alla determinazione delle modalità di frequentazione del figlio in tenera età con il genitore non collocatario, il giudice può statuire l’introduzione graduale di pernotti continuativi. Nei primi anni di vita del bambino, infatti, l’universo conoscitivo si identifica prevalentemente con un referente, in genere costituito dalla figura materna (o comunque dall’adulto di riferimento) con il quale soltanto il figlio è in grado di relazionarsi, gradualmente estendendo poi il percorso conoscitivo ad altri adulti.
Questo esclude che le figure genitoriali possano avere nei primi anni di vita del bambino pari rilevanza.
A partire dal compimento del terzo anno di vita del minore si può introdurre il pernottamento consecutivo specie in relazioni ai periodi vacanza estivi ed alle festività, introducendo gradualmente ulteriori pernottamenti.
È solo con la frequentazione del ciclo scolastico elementare che il bambino acquisisce il senso del tempo, dunque può essere introdotto un regime “ordinario” di frequentazione.
Tale considerazione deve naturalmente essere letta con riferimento al caso concreto, poiché ogni situazione porta con sé particolarità relative e pertanto può accadere certamente che il Giudice motivi diversamente una decisione che, appunto, potrebbe essere differente da quella indicata nel caso posto ad esempio.
Tuttavia il principio che governa il diritto di famiglia è immutato e tende sempre all’interesse superiore del minore, quindi alla difesa del suo diritto ad avere entrambi i genitori secondo meccanismi graduali e graduati.
La prospettiva è considerare pertanto sempre prevalente il diritto del minore ad avere le figure genitoriali, non il diritto di uno dei genitori ad imporre le proprie condizioni in tema di responsabilità genitoriale.
Avv. Filippo Antonelli
Fonte: Affidamento figli: la regolamentazione dei primi anni di vita del bambino
(www.StudioCataldi.it)